Nell’ottica di creare una sorta di “guida al negoziante” nell’ambito dell’organizzazione di vendite promozionali, è necessario definire delle direttive ed un orientamento ben definito in riferimento alle normative nazionali o regionali da seguire per qualsiasi categoria di commercio. In ogni tipologia di vendita straordinaria gli operatori del commercio al dettaglio offrono i propri prodotti a condizioni favorevoli con l’obiettivo principale di attrarre il maggior numero di possibili acquirenti. È in questo contesto che, a seconda della natura della vendita, variano le diverse norme e disposizioni regionali e non.
Tipologie di vendite straordinarie
Il d.lgs. 114/98, che disciplina l’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e private, fornisce la definizione delle diverse categorie di vendite straordinarie.
L’art. 15 cita testualmente:
“Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti“.
In questo contesto, le 3 tipologie fondamentali di vendite straordinarie sono:
- vendite di liquidazione, effettuate dai dettaglianti con l’obiettivo di cedere in un tempo limitato tutte le merci in particolari condizioni o fasi della vita dell’impresa (cessazione, trasferimento, rinnovo locali).
- vendite di fine stagione (saldi), si riferiscono precisamente ai prodotti, che siano di carattere stagionale o di moda, soggetti ad un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- vendite promozionali, effettuate dai negozianti, in limitati periodi di tempo, per favorire la vendita parziale o totale dei prodotti proposti nell’esercizio dell’attività.
Lo sconto effettuato in occasione delle vendite straordinarie delle diverse categorie sopra citate deve essere in qualsiasi modo rappresentato in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve risultare comunque esposto con lo scopo di agevolare il consumatore nel confronto e nel trarre le conclusioni riguardanti la convenienza dell’acquisto.
In questo scenario, la normativa nazionale contiene una delega alle Regioni a disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
Le vendite di liquidazione
Il fine ultimo delle vendite di liquidazione è di cedere le merci in vendita in un breve lasso di tempo, in occasione di particolari circostanze:
- cessazione dell’attività commerciale;
- cessione dell’azienda;
- trasferimento dell’azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
In questo contesto, le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell’anno, previa comunicazione al Comune in riferimento alle caratteristiche della vendita stessa ed agli elementi che la giustificano.
Attualmente il d.lgs 114/98 prevede che siano le Regioni a fissare le norme per le vendite di liquidazione. Presentiamo di seguito un esempio di tale regolamentazione:
- l’Abruzzo, la Basilicata e l’Umbria riprendono la durata massima di tali vendite dalla pregressa normativa della legge 19 marzo 1980, n. 80 (sei settimane aumentabili a tredici in particolari casi, come la cessazione dell’attività)
- nelle Marche si possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno previa comunicazione al Comune delle caratteristiche della vendita stessa e degli elementi comprovanti i fatti che la giustificano. La Legge regionale n. 26/99 stabilisce che durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita e menzionate nell’inventario presentato al Comune.
Le vendite di fine stagione
Il d.lgs. 114/98 delega le Regioni a emanare delle norme che regolano le vendite di fine stagione. Il risultato è profondamente variegato, come si evidenzia dalla tabella di seguito riportata, che riporta alcuni esempi di normativa.
Regione | Periodo | Eventuale durata | Comunicazione |
MARCHE | Dal primo sabato del mese di Gennaio e dal primo sabato del mese di Luglio | comunicazione al Comune delle caratteristiche della vendita stessa e degli elementi comprovanti i fatti che la giustificano | |
ABRUZZO | due volte l’anno, nel periodo successivo al Natale, nonché in estate e in autunno. La data di inizio e la durata sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale | Nessuna comunicazione di inizio vendita promozionale è più obbligatoria al Comune. | |
EMILIA ROMAGNA | due volte l’anno, nel periodo successivo al Natale, nonché in estate e in autunno. La data di inizio e la durata sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale | almeno cinque giorni prima, con data di inizio e durata | |
LAZIO | sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato di gennaio e dal secondo sabato di luglio | almeno cinque giorni prima con indicazione dell’ubicazione dell’esercizio e dei magazzini, data di inizio e cessazione, percentuale degli sconti praticati sui prezzi di vendita, testi delle asserzioni | |
LIGURIA | due periodi all’anno, individuati da ogni Comune entro il 30 novembre | massimo quarantacinque giorni per periodo, decorrenti dal 18 gennaio e dal 18 luglio | almeno dieci giorni prima, tramite raccomandata, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede e le modalità di separazione dei prodotti in saldo |
MOLISE | 15 gennaio – 28 febbraio 15 luglio – 14 settembre | nessuna indicazione sulla comunicazione preventiva | |
PIEMONTE | 10 gennaio – 31 marzo 10 luglio -30 settembre | nell’ambito di tali periodi, i Comuni fissano annualmente la durata fino a un massimo di quattro settimaneper ciascun periodo | indicare ubicazione dell’esercizio, data di inizio e quella di cessazione, percentuali degli sconti e testi delle asserzioni pubblicitarie. |
PUGLIA | 15 gennaio – 15 febbraio 15 luglio – 15 settembre | almeno cinque giorni prima, indicando data inizio e durata, prodotti oggetto della vendita, sede dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti in saldo | |
TOSCANA | dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre | i Comuni possono definire periodi diversi | Nessuna comunicazione di inizio vendita promozionale è più obbligatoria al Comune. |
UMBRIA | due volte l’anno, nel periodo successivo al Natale, nonché in estate e in autunno. La data di inizio e la durata sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale | Nessuna comunicazione di inizio vendita promozionale è più obbligatoria al Comune. Le vendite promozionali si possono effettuare in tutti i periodi dell’anno. | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 15 gennaio – 31 marzo 20 luglio – 30 settembre | massimo nove settimane | almeno cinque giorni prima, indicando inizio e durata |
Le vendite promozionali
È curioso notare che la delega alle Regioni in riferimento alle vendite straordinarie prevista dal d.lgs. 114/98 riguardi unicamente le vendite di liquidazione e i saldi, mentre nulla viene determinato per quanto riguarda le vendite promozionali. In questo contesto, la delega esclude potenzialmente la possibilità per le Regioni di emanare disposizioni in materia di vendite promozionali. Tale interpretazione però non trova tuttavia riscontro nei provvedimenti delle diverse amministrazioni regionali.
Alcune Regioni sono infatti intervenute in diversi aspetti delle vendite promozionali:
- l’obbligatorietà della comunicazione al Comune con anticipo (che varia da regione a regione)
- la durata massima delle vendite
- la periodicità nel corso di ogni anno solare
- i periodi in cui tali vendite non possono essere effettuate
- le tipologie di beni oggetto di promozione
- alcune regioni italiane hanno liberalizzato le vendite promozionali
Esempi di normativa regionale
La regione Marche ha stabilito che le vendite promozionali effettuate dai dettaglianti, devono concretizzarsi in limitati periodi di tempo, a motivo di favorire la vendita di tutti o di una parte dei prodotti presenti nell’esercizio. Ogni volta che il commerciante decide di praticare questo tipo di vendita straordinaria avrà l’obbligo di esporre sulla merce il prezzo originario e lo sconto espresso in percentuale, al fine di consentire al consumatore la verifica e il confronto, per poter poi effettuare un acquisto il più possibile conveniente e consapevole.
L’Abruzzo ha previsto una distinzione tra le vendite promozionali di abbigliamento, calzature e accessori stabilendo che non possono essere compiute nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, durante il periodo delle vendite di fine stagione, né nei 30 giorni che precedono le festività natalizie. La durata massima è fissata in 30 giorni, previa comunicazione al Comune mediante raccomandata inviata con almeno 10 giorni di anticipo, indicante il periodo .
Nella regione Umbria la legge regionale prevede che le vendite promozionali dei generi di vestiario e di abbigliamento in genere, degli accessori di abbigliamento e di biancheria intima, di calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio e degli articoli sportivi possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, senza bisogno di comunicare al comune l’inizio della vendita.
Piccolo schema riassuntivo che esclude i casi specifici Regionali: